Legge 16 agosto 1962, n° 1354 - Disciplina igienico sanitaria della produzione e del commercio della birra
• Art. 1 - comma 1 (sostituito dall'articolo 1 del DPR 30 giugno 1998 n° 272)
La denominazione di “birra” è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di Saccharomyces carlsbergensis o di Saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato dal malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o entrambi. (Reg. punto (CE) N. 1850/06 della Commissione del 14/12/2006 e OCM 1308/13 Art. 77, Art. 190, Sez. B parte III.